Comunicazioni

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1. Informativa per l’eccezione della prescrizione prevista dalla Legge di bilancio 2018 e le modalità per esercitarla

Deliberazione 97/2018/R/com e deliberazione 264/2018/R/com
A partire dal 1 marzo 2018, qualora Ella riceva una fattura contenente importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni, può contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17).
Il Suo venditore ha l'obbligo, contestualmente a tale fattura e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informarLa per agevolarLa nell'esercizio di questa facoltà.
Per ulteriori informazioni chiami il numero verde dello Sportello dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 800 166 654".


2. Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato

Si comunica che la scrivente a decorrere dalla data 28/09/2017 ha aderito alla procedura ripristinatoria volontaria prevista dalla parte IV del TIRV.
Prezzi di riferimento tutela energia elettrica e gas naturale.  Consulta i prezzi  e le tariffe-> https://www.arera.it/it/prezzi.htm#


3. Sostituzione del suo misuratore di energia elettrica 2G

Si informano tutti gli utenti che, a seguito del comunicato stampa emesso dall’AEEGSI il 24/05/2017:
“Si informa che nel caso in cui il distributore locale abbia provveduto alla sostituzione del suo misuratore di energia elettrica con un nuovo contatore denominato 2G, nelle sue bollette i suoi prelievi di energia elettrica sono misurati dal nuovo contatore 2G.
Per ulteriori informazioni può contattarci al servizio clienti o chiamare allo Sportello del Consumatore al numero verde 800 16 66 54”.


4. Aggiornamento Moduli per la presentazione della domanda di bonus per disagio economico

A partire dal 2021, il bonus sociale per disagio economico verrà erogato in modo automatico nella bolletta degli aventi diritto e non sarà più necessario presentare specifica domanda presso i Comuni o i C.A.F.

Per l'anno in corso, il bonus ti sarà riconosciuto secondo le tempistiche previste dalla delibera ARERA n.63/21 a partire dal secondo le semestre del 2021 e in tale occasione ti riconosceremo automaticamente anche le eventuali quote già maturate relative ai precedenti mesi dell'anno.
Per Accedere al bonus per disagio economico, il cittadino dovrà presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite il Comune, i C.A.F.o il sito INPS ed ottonere l'attestazione ISEE necessaria per accedere alle prest.sociali agevolate.
Nulla cambia, invece, per il Bonus Sociale per Disagio Fisico, poichè i potenziali beneficiari dovranno continuare a farne richiesta presso il comune di residenza o gli enti quali C.A.F. abilitati.

Per maggiorni informazioni, visita il sito www.arera.it oppure chiama il numero verde 800 166 654.


5. Canone RAI

È un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il pagamento del canone è obbligatorio per chiunque possegga uno dei suddetti apparecchi. La detenzione si presume nei confronti dei titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica. Il canone deve essere pagato una volta all’anno per famiglia anagrafica, ovvero con residenza nella stessa abitazione.

CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI?
Secondo la Legge di Stabilità del 2016:
“Devono pagare il canone RAI tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, ovvero qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale dall’antenna radiotelevisiva.”

La stessa legge stabilisce che l’importo del canone TV sia addebitato, a rate, nella bolletta dell’elettricità qualora:
• un componente della famiglia anagrafica sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica nell'abitazione in cui hai la residenza;
• possegga una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive.

Se nella tua famiglia nessuno è intestatario di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale ma possedete un televisore, il pagamento del canone Rai va eseguito in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio 2021 con modello F24.

A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DEL CANONE RAI?
In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, l’importo del canone televisivo ammonta a 90€, come per gli anni 2017 e 2018.

COME AVVIENE IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI IN BOLLETTA?
Il canone televisivo verrà addebitato in bolletta a tutti i clienti titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica. Puoi verificare se la tua utenza è "domestica" sulla seconda pagina della bolletta, nella sezione "Contratto" alla voce "Tipologia cliente": troverai la dicitura "domestico residente".

L’importo di 90€ verrà suddiviso in 10 rate da 9€ nelle bollette della luce da gennaio a ottobre. L’addebito varierà in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica, ovvero:
• 9€ sulle bollette mensili;
• 18€ sulle bollette bimestrali.
Per esempio se la tua bolletta ha cadenza bimestrale e viene emessa a febbraio 2019, comprenderà la somma delle prime due rate del canone televisivo (ovvero nei mesi gennaio e febbraio) per un totale di 18€. Le rate residue verranno inserite nelle bollette successive. Se invece la tua bolletta viene emessa mensilmente, troverai l’addebito di 9€ su ogni bolletta da gennaio a ottobre.

CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DEL CANONE TV?
Puoi essere esonerato dal pagamento del canone RAI nel caso in cui:
Non possiedi un televisore o un apparecchio atto a ricevere il segnale radio telelvisivo (scopri per quali apparecchiature si deve pagare il canone RAI);
• Hai compiuto 75 anni e possiedi un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro (per le richieste relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000 (riferito all’anno di imposta 2017, per le richieste relative all’anno 2018);
Sei un agente diplomatico, funzionario o impiegato consolare, funzionario di organizzazioni internazionali oppure un militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

COME OTTENERE L’ESENZIONE?
Se sei intestatario di una fornitura elettrica ma non hai il televisore in casa puoi chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, così come se rientri in una delle categorie che rispondono ai requisiti riportati sopra. In questo caso devi compilare e inviare un modulo di Dichiarazione Sostitutiva, per comunicare il tuo diritto all’esenzione, e non ricevere l’addebito in bolletta. Tale dichiarazione deve essere inviata entro le seguenti date:
• il 31 gennaio 2021 per essere esentati per l’intero anno;
• il 30 giugno 2021 per essere esentati per il secondo semestre 2019, da luglio a dicembre.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno tramite uno dei seguenti canali:
Applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
PEC con firma digitale all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
Raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino.


6. Avviso per la comunicazione dell'autolettura gas/luce

Comunicare la lettura non è obbligatorio, ma una buona abitudine.
Scegli tu come comunicare l'autolettura gas/luce. Di seguito le modalità a tua disposizione:
- invia una e-mail all'indirizzo: info@pomigasepower.it
- telefona al Servizio Clienti allo +39 081 803 6717
- invia un fax allo +39 081 884 8016
- invia una "foto lettura" tramite whatsapp al numero 334 81 82 012
- tramite il nostro website, nella sezione autolettura Energia / autolettura Gas

Ti ricordiamo che al fine di rendere valida la tua autolettura dovrai comunicare i seguenti dati:
- nome / cognome o ragione sociale
- matricola misuratore
- lettura


7. RETTIFICA FATTURA

Per richiedere una rettifica di fattura, si prega di inviare una "foto lettura" del misuratore agli indirizzi elencati in fattura.


8. COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2017 - per consumatori domestici e piccole imprese

Dal 2007 i consumatori domestici e le piccole imprese possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. La partecipazione al mercato libero però necessita di un certo grado di informazione e consapevolezza che il consumatore deve acquisire.continua a leggere - www.autorita.energia.it.


9. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS:

Assicurazione Clienti Finali
Condizioni di Assicurazione
Modulo di denuncia Sinistri

10. SERVIZIO DI CONCILIAZIONE:

Modulo Domanda di Concilazione

11. COMPOSIZIONE MIX ENERGETICO:

Composizione Mix Energetico

12. SOSPENZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA':

Sospensione della fornitura per morosità

13. COEFFICIENTE C:

Che cos'è il coefficiente C del gas
Il volume del gas che arriva nelle nostre case varia a seconda delle condizioni in cui si trova, ovvero subisce variazioni di volume dovute alla temperatura e alla pressione esterna.

La quantità di gas presente in un metro cubo è quindi differente a seconda che ci si trovi al mare o in montagna, in inverno o in estate.
Per garantire ai consumatori un calcolo adeguato dei consumi, l’ARERA ha introdotto l'obbligo da parte dei fornitori di calcolare l'ammontare dei metri cubi di gas naturale applicando un coefficiente di conversione, il coefficiente C, che converte appunto i metri cubi (mc) registrati dal contatore, in Standard metri cubi (Smc), considerando il volume di gas in condizioni standard di temperatura e pressione.

A cosa serve il coefficiente C del gas
Il Coefficiente C è quindi il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi.
La conversione con il coefficiente di conversione (C) è necessaria per assicurare al cliente di ricevere una bolletta relativa ai volumi di energia del gas effettivamente consumati.

Come si calcola il coefficiente C del gas
Il calcolo del coefficiente C si basa innanzitutto si tre fattori:
• l'altitudine del Comune dell'abitazione a cui è riferita la bolletta (H)
• il numero di gradi giorno del Comune di riferimento (GG) reperibili dal sito Enea
• i giorni di esercizio dell'impianto di riscaldamento (ng), dipendente dalla zona climatica di appartenenza dell'immobile a cui fa riferimento la bolletta (B/121; C/137; D/166; E/183; F/272).
Una volta considerati questi dati, attraverso questa successione di formule matematiche si arriva al calcolo del coefficiente C:
• pb= 1.01325 X (1-0.0000225577 X H) 5.2559
• kp= (pb + 0.020) : 1.01325
• gg= GG/ng
• kt = 288.15 : (295.15 – gg)
• C= kp X kt
La formula è di facile applicazione, ma per risolverla con precisione è necessario conoscere tutti i dati indicati ed arrotondarli alla sesta cifra decimale seguendo il criterio commerciale (per approfondire: https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/rtdg_aggiornato.pdf)
Esempio di calcolo del consumo fatturato:
Consumo misurato (differenza tra le letture del contatore): 1.000 mc
Coefficiente C: 1,002000
Consumo espresso in standard metri cubi: 1.000 x 1,002000 = 1.002 smc


14. STANDARD DI QUALITÀ:

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare. L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie:

- Standard specifici di qualità commerciale: sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale e vengono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi

- Standard generali di qualità commerciale: sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società e vengono definiti come soglie percentuali minime da rispettare

Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV)

Gli standard di qualità commerciale riferiti al servizio di distribuzione del gas e dell’energia elettrica sono definiti rispettivamente dalle delibere: Testo della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG)

Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQE)

Indennizzi

1) Il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale comporta la corresponsione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito dall'ARERA. L’indennizzo automatico di base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.


15. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA USO TECNOLOGICO

Raccolta dichiarazioni sostitutive atto notorio per profili prelievo con uso tecnologico.

Ai sensi della Delibera AEEG 229/2012/R/Gas i venditori, per i punti di riconsegna (PDR) con uso tecnologico ovvero che utilizzano il gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali, sono tenuti a richiedere con cadenza biennale ai propri clienti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le informazioni relative alla categoria d’uso e classe di prelievo da associare al PDR.

In qualità di venditore Pomi Gas & Power è pertanto tenuto alla raccolta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e alla trasmissione delle informazioni ivi contenute alle relative Società di Distribuzione.

Ti chiediamo, quindi, di compilare una dichiarazione per ciascuna fornitura avente uso tecnologico individuata dallo specifico codice PDR, che dovrà essere riportato sul modulo. Il codice PDR è evidenziato nella sezione “Caratteristiche fornitura”.
Tale dichiarazione dovrà essere restituita a info@pomigasepower.it, al fine di consentire una corretta e tempestiva assegnazione dei dati.

La delibera stabilisce altresì che per i punti di riconsegna con uso tecnologico per i quali non è pervenuta la dichiarazione, la Società di Distribuzione assegna la categoria d’uso T2 e la classe di prelievo 3 di cui, rispettivamente, alla tabella 1 e 2 dell’allegato A alla delibera 229/2012/R/Gas (ossia uso tecnologico + riscaldamento con 5 giorni settimanali di prelievo, esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).

Dichiarazione sostitutiva uso tecnologico


16. CODICE CONDOTTA COMMERCIALE

Codice Condotta Commerciale

GLOSSARIO:

Guida alla lettura della bolletta | Glossario Gas
Guida alla lettura della bolletta | Glossario Energia Elettrica

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